circolare 01|25
Per effetto della Legge di bilancio per il 2025 (Legge n. 207/2024 – art. 1 cc. 54-56) la disciplina fiscale dei bonus edilizi assume un assetto nuovo e diverso rispetto al passato.
Dedichiamo quindi a questo importante tema due diversi interventi: con il primo approfondiamo le novità che interessano i bonus legati al recupero edilizio ed al risparmio energetico, mentre il secondo viene dedicato a bonus barriere architettoniche, superbonus ed al bonus mobili.
1. Novità sul bonus recupero edilizio.
Dal 2025, si applica una percentuale di detrazione differenziata in ragione dell’anno di spettanza e del tipo di soggetto che sostiene le spese.
Per la prima volta, infatti, la percentuale di detrazione viene distinta in regione del fatto che le spese siano sostenute da parte di titolari di diritti di proprietà o di diritti reali di godimento sull’abitazione principale o meno.
In sintesi, viene previsto che:
- in linea generale, la detrazione spetta in misura pari al 36% per le spese sostenute nel 2025 e al 30% per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027;
- in caso di spese sostenute da parte di titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento sull’abitazione principale, la detrazione è pari al 50% nel 2025 e al 36% per gli anni 2026 e 2027.
Le stesse percentuali, così diversificate, si applicano anche agli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) ed agli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti con demolizione e ricostruzione di interi edifici e successiva rivendita (sismabonus-acquisti)
Non cambiano rispetto al passato il limite di spesa (96.000 euro) ed il numero di rate di ripartizione della detrazione (dieci quote annue).
Si segnala inoltre che dal 2025 la detrazione è preclusa alle spese per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
2. Novità per il bonus risparmio energetico.
In modo simmetrico a quanto previsto con riguardo alla detrazione delle spese di recupero edilizio, per tutte le tipologie di interventi agevolati ai fini del risparmio energetico la detrazione per le spese relative agli anni dal 2025 al 2027 scende:
- al 36% per le spese sostenute nel 2025;
- al 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
Ove le spese siano sostenute da parte di titolari di diritti di proprietà o di diritti reali di godimento sull’abitazione principale, la detrazione è pari al 50% nel 2025 ed al 36% negli anni 2026 e 2027.
I limiti di detrazione rimangono invariati rispetto alla normativa precedente, ma poiché, come si ricorderà, la normativa in tema di bonus risparmio energetico stabilisce un limite di detrazione e non un limite di spesa, mutando le percentuali di detrazione, cambiano i massimali di spesa.
Nel 2025 occorre quindi ricordare che, a seconda dei vari interventi agevolati, i massimali di spesa divengono ora i seguenti:
per gli interventi di riqualificazione energetica di interi edifici esistenti (detrazione massima 100.000 euro) il limite di spesa è:
- 200.000 euro per l’abitazione principale (detrazione 50%);
- 277.777,78 euro per le seconde case (detrazione 36%);
per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), e finestre comprensive di infissi, con detrazione massima pari a 60.000 euro: il limite di spesa è:
- 120.000 euro in caso di abitazione principale (detrazione 50%);
- 166.666,67 euro per le seconde case (detrazione 36%);
per gli interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali (valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro): il limite di spesa è:
- 120.000 euro in caso di abitazione principale (detrazione 50%);
- 166.666,67 euro per le seconde case (detrazione 36%);
per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, (detrazione massima 30.000 euro): il limite di spesa è:
- 60.000 euro per le abitazioni principali (detrazione 50%);
- 83.333,33 per le seconde case (detrazione 36%);
per gli interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari (valore massimo di detrazione 60.000 euro): il limite di spesa è:
- 120.000 euro per l’abitazione principale (detrazione 50%);
- 166.667 euro per le seconde case (detrazione 36%).
Dal 2025 non possono più essere detratti gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
3. Definizione di “abitazione principale” ai fini della detrazione e requisito del possesso di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento.
Come anticipato, se bonus casa, ecobonus e sismabonus riguardano interventi realizzati sull’immobile adibito ad abitazione principale, l’aliquota di detrazione è pari al 50% per i titolari di diritto di proprietà e di diritti reali di godimento sull’unità immobiliare.
Ai fini della detrazione, si considera “abitazione principale” l’abitazione che l’art. 10, comma 3-bis del TUIR, definisce come quella in cui una persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale, o i suoi familiari, dimorano abitualmente.
Per accedere alla detrazione nella misura maggiorata del 50%, l’abitazione principale può essere posseduta, oltre che attraverso un diritto di proprietà o di nuda proprietà, attraverso un diritto reale di godimento (diritto di uso, usufrutto, abitazione o superficie).
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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