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Content Creator – Inquadramento previdenziale e fiscale

Immagine del redattore: lo Stafflo Staff

Circolare 19|2025

Reggio Emilia, 17/03/2025


 

La circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025 illustra gli obblighi contributivi previsti per i content creator, coloro che svolgono un’attività volta alla creazione di contenuti su piattaforme digitali. Con l’occasione, è utile sintetizzare sia gli aspetti previdenziali che fiscali di questa attività.

 

1.   Che cos’è un content creator e come viene remunerato.

 

Si considera “content creator” colui che si dedica alla creazione di contenuti digitali, cioè di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta resi disponibili attraverso piattaforme digitali.

 

Si tratta di un’attività che si caratterizza per la presenza di un’attività creativa e di produzione di contenuti mediatici “virtuali” e la successiva messa a disposizione del pubblico di tali contenuti attraverso piattaforme digitali.

 

Per coloro che si dedicano all’attività di creazione di contenuti con l’obiettivo di trarne una fonte di reddito, la remunerazione può derivare dal pagamento di un compenso, ma anche dal pagamento di inserti pubblicitari, sponsorizzazioni, o di articoli di merchandise commercializzati online.

 

E la remunerazione dell’attività può derivare direttamente da una piattaforma, attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno pubblicitario in proporzione al seguito degli utenti,  o attraverso il riconoscimento di somme individuate sulla base di accordi individuali.

 

All’interno della categoria dei content creator rientra quella degli influencer, ossia di coloro che in ragione della loro notorietà e del credito maturato nell’ambito della comunità degli utenti delle piattaforme, si dedicano a orientare opinioni e gusti del pubblico promuovendo beni o servizi, a fronte di denaro o altre utilità.

 

Le attività dei content creator possono articolarsi in una moltitudine di professionalità flessibili, mutevoli e contraddistinte dal mezzo di diffusione utilizzato o dal tipo di contenuto realizzato, quali, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc.

 

Nel caso in cui l’attività svolta da parte di un content creator abbia carattere individuale ed autonomamente organizzato, normalmente viene svolta attraverso l’apertura di una partita IVA. Può tuttavia anche verificarsi il caso in cui un content creator venga assunto da agenzie di comunicazione. In questo caso può essere assunto come collaboratore o dipendente.

 

Nel caso di “assunzione” come collaboratore, si tratta di una prestazione di lavoro autonomo senza apertura di una partita IVA (con obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS). Nel caso di assunzione come lavoratore dipendente, è dovuta da parte del datore di lavoro la contribuzione prevista a tale titolo.

 

2.   La disciplina previdenziale.

 

Pur se nel nostro sistema giuridico mancano disposizioni specifiche volte a definire tutte queste nuove figure, per tutti coloro che aprono una partita IVA, allo scopo di dare loro una tutela previdenziale, occorre esaminare le modalità in cui si estrinseca l’attività, il contenuto delle prestazioni svolte, il modello organizzativo adottato e le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi.

 

Ecco allora che:

-      nel caso in cui l’attività del content creator risulti da un’organizzazione in cui i mezzi di produzione prevalgono su quelli personali, come nel caso di vendita di video o della gestione di banner pubblicitari, si tratta di un’attività di carattere imprenditoriale svolta nell’ambito commerciale/terziario, con obbligo di iscrizione alla Camera di commercio ed alla gestione speciale autonoma IVS degli esercenti attività commerciali; dal punto di vista fiscale, si tratta di un’attività imprenditoriale che dà luogo a reddito d’impresa;

-      ove invece si tratti di una prestazione di servizi svolta senza vincoli di subordinazione, caratterizzata da un’attività di carattere personale e intellettuale che prevale sull’utilizzo di mezzi di produzione, si tratta di un’attività di lavoro autonomo, anche dal punto di vista fiscale, con obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.

 

Nel caso in cui l’attività svolta da tutte queste nuove figure professionali si concretizzi in prestazioni di carattere artistico, culturale o di intrattenimento, dal punto di vista previdenziale si esula sia dalla Gestione IVS che dalla Gestione separata dei lavoratori autonomi per approdare al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS – ex ENPALS); ciò anche nel caso in cui tale attività sia posta in essere per finalità commerciali, promozionali o informative.

 

Più in particolare, quando i content creator non si limitano a caricare sulle piattaforme in rete contenuti video ma, sulla base di impegni assunti contrattualmente con un committente, svolgono attività volte alla realizzazione di prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria, sono da considerare lavoratori dello spettacolo, se l’attività da loro svolta può essere ricondotta a quella tipica di questi lavoratori (ad esempio, attore di audiovisivi, regista di audiovisivo, indossatori, fotomodelli).

 

Ad ogni buon conto, non tutti i contenuti creati dai content creator sono riconducibili a mansioni da assoggettare a contribuzione previdenziale al FPLS.

 

Ad esempio, nel caso in cui un content creator, al solo scopo di ampliare la propria visibilità sui social, crei contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale e senza che si configuri alcuna delle attività riconducibili a quelle proprie dei lavoratori dello spettacolo, non vi sarà obbligo di iscrizione al FPLS, ma, come detto, alla Gestione separata o alla Gestione IVS.

 

Restano escluse dalla disciplina dell’obbligo previdenziale al FPLS anche le attività riconducibili a quelle di endorsement, nelle quali rilevi il semplice abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti personali dei propri profili social vengano introdotte solo inserzioni pubblicitarie, senza porre in essere alcuna attività da parte del professionista.

 

In tali casi resta fermo, in linea di principio, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

 


 

Gestioni previdenziali e aliquote a cui possono essere soggetti i content creator in ragione dell’attività svolta.

 

 

 

Gestione

 

Aliquota IVS

 

Aliquota totale

 

Minimale di reddito

 

Massimale di reddito

 

Gestione Commercianti

 

24% (*)

 

24,48% (*)

 

18.555,00 euro (obbligatorio)

92.413,00 euro per “vecchi iscritti” (iscritti ante 1//1/96 - metodo misto) o 120.607,00 euro per tutti gli altri

Gestione separata professionisti

 

25%

 

26,07%

 

18.555,00 euro (non obbligatorio, ma con rischio di anzianità ridotta)

 

 

 

120.607,00 euro

Gestione separata collaboratori

 

33%

 

35,03%





Gestione separata con altre

iscrizioni

 

24%

 

24%

 

 

Gestione Lavoratori dello

Spettacolo (ex Enpals)

 

 

 

33%

 

 

 

36,28%

 

 

 

Non previsto

Per vecchi iscritti: contributi in base a giornate di lavoro secondo massimali e fasce di retribuzione giornaliere; per nuovi iscritti 120.607,00 euro

 

(*) 25% per redditi oltre a 55.448,00; in questo caso l’aliquota totale sale al 25,48%;

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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