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Credito d’imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici

L' articolo 22 del DL n. 124 del 26 ottobre 2019 stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2020, agli esercenti attività di impresa, arti o professioni spetti un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili in relazione a cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali.

Ambito soggettivo

Possono usufruire del credito gli esercenti fiscalmente residenti in Italia, che hanno conseguito ricavi e/o compensi non superiori a €. 400.000,00, relativamente all’anno d’imposta precedente.

Ambito oggettivo

Per quanto concerne la tipologia dei pagamenti agevolabili, la norma fa espresso riferimento a transazioni effettuate mediante:

  1. carte di credito, carte di debito (c.d. “bancomat”), carte prepagate;

  2. altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, ad eccezione di assegni e bollettini postali.

Per espressa previsione normativa vengono escluse le commissioni inerenti:

  • il mero pagamento di un canone (ad esempio: locazione del Pos);

  • le competenze addebitate nel mese di luglio 2020 a seguito di transazioni effettuate nel mese di giugno 2020.

Modalità di richiesta del credito

Per poter fruire del credito, gli esercenti riceveranno, entro il giorno 20 del mese successivo, dal prestatore dei servizi di pagamento (ad esempio: il proprio istituto di credito) un prospetto contenente le transazioni effettuate e le commissioni applicate su di esse nel mese di riferimento.

Il prospetto, inviato tramite PEC o messo a disposizione nell’online banking, è necessario al fine di quantificare la base imponibile su cui calcolare il credito d’imposta spettante.

I suddetti documenti verranno inviati anche all’amministrazione finanziaria per permetterle di eseguire i controlli sul corretto utilizzo del credito d’imposta.

Agli esercenti viene richiesta la conservazione dei documenti ricevuti per almeno dieci anni.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente:

  • in compensazione;

  • mediante mod. F24 inviato tramite i servizi telematici Entratel da intermediari autorizzati (ad esempio: il proprio commercialista, i Caf o le associazioni di categoria);

  • a decorrere dal mese successivo a quello dell’effettivo addebito delle commissioni;

  • utilizzando il codice tributo “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”, esposto nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati” (i campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” vanno valorizzati con il mese e l’anno di addebito della commissione, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”).

esempio di compilazione del mod. f24

Per quanto riguarda il profilo fiscale, il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;

  • va indicato in dichiarazione dei redditi, quadro RU, per il suo importo complessivo (da riportare alle annualità successive per la quota non utilizzata);

  • segue le disposizioni di legge in merito ai limiti degli aiuti “de minimis” (€. 200.000,00 nell’ultimo triennio) e di utilizzo annuale per le compensazioni orizzontali (€. 700.000,00 in generale, non dovendo comunque superare €. 250.000,00 quelli indicati nel quadro RU).

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.




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