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Credito IVA del 1° trimestre 2025 – Presentazione del modello IVA TR entro il 30 aprile

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    lo Staff
  • 6 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Reggio Emilia, 14/04/2025

Circolare 25|2024

 

Allo scopo di ottenere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2025, entro il prossimo 30 aprile occorre presentare il modello IVA TR.

 

Quest’anno, non cambiano requisiti e modalità per ottenere il rimborso o la compensazione del credito trimestrale IVA, fatti salvi i casi in cui possa essere fatto valere il regime premiale ISA.

 

Occorre tenere presente che già sul modello IVA TR relativo al primo trimestre 2025 deve essere indicato il codice attività individuato sulla base della nuova classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025.

 

1.   Soggetti ammessi al rimborso o alla compensazione infrannuale IVA.

 

I titolari di partita IVA che nei primi tre trimestri dell’anno realizzano un credito IVA superiore a 2.582,28 euro e che decidono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione di questa somma, devono presentare il modello IVA TR.

 

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso o in compensazione da parte dei seguenti soggetti:

  • coloro che esercitano esclusivamente o prevalentemente operazioni soggette ad IVA con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

  • chi effettua operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del DPR. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;

  • coloro che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;

  • soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del DPR, n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;

  • coloro che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite ad attività quali servizi di lavorazione su beni mobili materiali, trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione.

 

2.   Utilizzo del credito in compensazione.

 

In alternativa alla richiesta di rimborso, che non richiede particolari formalità o garanzie per rimborsi fino a 30.000 euro, è possibile chiedere l’utilizzo in compensazione del credito IVA. In questo caso, occorre ricordare che l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione del modello IVA TR.

 

Inoltre, nel caso di un credito superiore a 5.000 euro annui (limite riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno), tale credito può essere utilizzato in compensazione solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione.

 

In ogni caso, ai fini dell’utilizzo del credito trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui, occorre apporre sull’istanza il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.

 

Il visto di conformità non è necessario nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il regime premiale ISA.

 

Più in particolare, a coloro che, per effetto dell’applicazione degli ISA, hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8 per il periodo 2023 o un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 calcolato sulla base della media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2022 e 2023, sono riconosciuti i seguenti benefici per l’utilizzo dei crediti IVA:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni di crediti IVA su F24 inferiori a 50.000 euro annui;

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla presentazione della garanzia per i rimborsi IVA inferiori a 50.000 euro annui.

 

Inoltre, a coloro che hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 9 dall’ISA relativo al 2023 o un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9 sulla base della media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2022 e 2023, sono riconosciuti i seguenti benefici per l’utilizzo dei crediti IVA:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni di crediti IVA su F24 inferiori a 70.000 euro annui;

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla presentazione della garanzia per i rimborsi IVA inferiori a 70.000 euro annui.

 

Deve inoltre essere ricordato che, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con risposta ad una FAQ del 24 febbraio 2025, poiché coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale fruiscono del regime premiale ISA, questi, se vi hanno aderito nel modello Redditi 2024, se ne possono avvalere già dal primo dei due anni di decorrenza del concordato (quindi già dal 2024), nel limite maggiorato di 70.000 euro.

 

Nella sostanza, per coloro che hanno aderito al concordato per il biennio 2024-2025, il beneficio dell’esonero dal visto di conformità opera già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, oltre che con riguardo ai crediti IVA trimestrali 2025.

 

L’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale con altre imposte o contributi (compensazione orizzontale) incorre nel limite di compensabilità annuo stabilito attualmente in 2 milioni di euro.

 

3.   Modalità e termini di presentazione del modello IVA TR.

 

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, quindi, con riguardo al primo trimestre 2025, entro il prossimo 30 aprile.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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