Agevolazioni finanziarie e contributi diretti e indiretti per soggetti privati e famiglie anche in forma di credito d’imposta
ART. 26 RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI
(Rinvio circolare parte 2a)
ART. 29 INCREMENTO FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI
La norma, al fine di ridurre l’impatto economico connesso al diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID–19 in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, prevede, al comma 1, un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 di 140 milioni per l’anno 2020. Al comma 2, si prevede l’applicazione anche all’ulteriore stanziamento di euro 140 milioni previsti dal comma 1 della disciplina acceleratoria prevista dall’articolo 65, commi 2- ter e 2- quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
In particolare, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è funzionale a:
• Concedere contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai conduttori aventi determinati requisiti minimi;
• Sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore.
• L’erogazione delle risorse è effettuata nei termini, secondo le modalità accelerate e i coefficienti indicati dall’articolo 65 co. 2-ter e 2-quater del DL 18/2020.
2-ter. Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell’annualità 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all’annualità 2019.
2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa.
ART. 82 REDDITO D’EMERGENZA
Il presente articolo inserito nel “Decreto Rilancio” introduce il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 (“Rem”), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per la determinazione del reddito di cittadinanza (art. 2, co. 4, del DL 4/2019, conv. L. 26/2019).
In particolare, il parametro della scala equivalente è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:
• 0,4 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare di età maggiore di 18 anni;
• 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.
Il valore massimo della scala di equivalenza previsto per il reddito di emergenza è pari a:
• 2 - per un corrispondente importo massimo pari a 800,00 euro;
• 2,1 - nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il Rem non è compatibile con le indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né con le indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto-legge in commento. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe. Ai fini dell’erogazione del Rem è autorizzato un determinato limite di spesa per l’anno 2020 (pari a 959,6 milioni di euro).
ART. 84 NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(Rinvio circolare parte 2a)
ART. 85 INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI
La norma in commento riconosce un’indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500,00 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.
Per beneficiare della misura, il lavoratore domestico non deve risultare, tra l’altro:
• convivente col datore di lavoro;
• titolare di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
• titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Detta indennità non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da COVID-19 e non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza). L’indennità de quo è erogata dall’INPS, previa istanza, in unica soluzione, in un determinato limite di spesa complessivo (pari a 460,00 milioni di euro).
ART. 86 DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNITÀ
Il presente articolo inserito nel “Decreto Rilancio” stabilisce un divieto di cumulo tra le varie indennità dei mesi di aprile e maggio 2020, di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 del decreto in commento e l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020. Dette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
ART. 119 INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
La detrazione Irpef per efficientamento energetico si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1/07/2020 e fino al 31/12/2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ambiente 11/10/2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
• L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 D.L. 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsto dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
• Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al c. 3-ter dell'art. 14 D.L. 63/2013, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi per l’installazione di impianto solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e relativi sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
• Per gli interventi antisismici, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1/07/2020 al 31/12/2021. Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.
• La detrazione spetta nella misura del 110% anche agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e accumulatori a essi integrati, effettuati dal 1/07/2020 al 31/12/2021, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia avvenuta congiuntamente a quelli di efficientamento energetico o antisismici. In caso di interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), e) ed f), Dpr 380/2001 (interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione urbanistica), il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione citata, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
• La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura e gli incentivi per lo scambio sul posto.
• La detrazione spetta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali, anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di efficientamento energetico, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
• Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
• Le disposizioni previste per interventi di efficientamento energetico non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
• Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi citati. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lett. a) e b), del c. 3 dell'art. 3 Dpr 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) e dai responsabili dell'assistenza fiscale.
• I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che definisce anche le modalità attuative (da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto).
Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all’articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
ART. 121 TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE
La disposizione, anche al fine di supportare la ripresa dell’economia a seguito della crisi collegata all’emergenza epidemiologica da Covid-19, introduce in via sperimentale – per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali, richiamate nel comma 2, di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In generale tali opzioni sono fruibili per tutti i bonus edili, e cioè in relazione ai seguenti interventi:
• di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis Tuir)
• di risparmio energetico (art. 14 DL 63/2013)
• per il sismabonus (art. 16 DL 63/2013)
• per il cd. “bonus facciate (art. 1 co. 219 L. 160/2019)
• alle opere con detrazione maggiorata al 110% neo introdotte (installazione di impianti fotovoltaici/sistemi di accumulo o di colonnine di ricarica).
Tale previsione deroga espressamente alle specifiche disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura contenute negli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013. Ai sensi del comma 3, la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, di cui alla lettera b) del comma 1 trova applicazione, su opzione da esercitare nel 2020, anche in relazione alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti. Il comma 3 disciplina le modalità di fruizione del credito d’imposta. I commi 4, 5, 6 recano le disposizioni in materia di controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite. Infine, il comma 7 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (da adottare entro il 18/06/2020 - 30gg dall’entrata in vigore del DL 34/2020) la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Per l’utilizzo in compensazione non si applicano i limiti:
• di €. 700.000 (aumentato a €. 1 mil. dal DL Rilancio) di utilizzo nel mod. F24 (art. 34 L. 388/01)
• di €. 250.000 per i crediti da quadro RU (art. 1 c. 53 L. 244/07).
RESPONSABILITÀ: l’Agenzia dell’Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, verificherà i presupposti che danno diritto alla detrazione, vi potranno essere profili di responsabilità anche sui terzi.
Il fornitore cessionario: risponde solo in caso di utilizzo del credito con colpa (cioè per utilizzi irregolari propri, non nel caso in cui decada il contribuente che ha effettuato i lavori);
I Professionisti: l’eventuale falsità delle attestazioni/asseverazioni comporta:
• per il contribuente: la decadenza dalla detrazione
• per il professionista: la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per singola asseverazione/attestazione infedele (oltre alle sanzioni penali).
ART. 122 CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19
La disposizione introduce in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, richiamati al comma 2, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Si tratta delle seguenti agevolazioni:
• credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020);
• credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28);
• credito d’imposta per l’adeguamento egli ambienti di lavoro (art. 120);
• credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione (art. 125).
I commi 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, le modalità di fruizione del credito d’imposta oggetto di cessione e i controlli delle competenti Amministrazioni.
Per quanto riguarda la modalità di fruizione del credito d’imposta i cessionari utilizzano:
• anche in compensazione nel mod. F24;
• con le medesime modalità previste per il cedente;
la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere:
• utilizzata negli anni successivi;
• richiesta a rimborso.
Per l’utilizzo in compensazione non si applicano i limiti:
• di €. 700.000 (aumentato a €. 1 mil. dal DL Rilancio) di utilizzo nel mod. F24 (art. 34 L. 388/01)
• di €. 250.000 per i crediti da quadro RU (art. 1 c. 53 L. 244/07).
RESPONSABILITÀ: l’Agenzia dell’Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, verificherà i presupposti che danno diritto al credito d’imposta.
• I soggetti cessionari: rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
Il comma 5, infine, rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica
ART. 137 PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D’ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI
(Rinvio circolare parte 1a)
ART. 159 AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEI CONTRIBUENTI CHE SI AVVALGONO DEL MODELLO 730
La norma allarga la platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 prevedendo l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 anche in presenza del sostituto d’imposta.
Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19 su tutto il territorio nazionale e il livello di gravità della situazione economica che sta investendo le imprese che potrebbe determinare anche l’impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, al fine di evitare un ulteriore danno al contribuente, derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale, si prevede la possibilità di presentazione del Modello 730/2020 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Con tale modalità:
• se dal 730 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l’assistenza fiscale tramite il modello F24, entro i termini previsti per il versamento dei saldi e degli acconti derivanti dal modello Redditi PF 2020;
• Se invece emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).
ART. 176 TAX CREDIT VACANZE
La norma prevede in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed &breakfast.
Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a:
• 500,00 euro massimo per ogni nucleo familiare;
• 300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
• 150,00 euro per quelli composti da una sola persona.
Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
Il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.
In particolare, quanto alle condizioni prescritte a pena di decadenza, il comma 3 prevede che:
1) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative.
ART. 181 SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO
Con la norma in commento, si esonerano dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020.
Dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160 del 2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642 del 1972.
ART. 215 MISURE DI TUTELA PER I PENDOLARI DI TRASPORTO FERROVIARIO E TPL
Le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono al rimborso nei confronti dei titolari di titoli di viaggio, compresi gli abbonamenti, non utilizzati e in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza COVID-19, optando per una delle seguenti modalità:
a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.
Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni, allegando:
a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste per fronteggiare l’emergenza COVID-19;
b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento di cui alla lettera a).
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il vettore procede al rimborso secondo le modalità sopra esposte.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
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