In corrispondenza del periodo feriale, laddove l’azienda sia impossibilitata al versamento nei termini dei contributi dovuti, la scadenza dei quali cade all’interno del periodo di chiusura, può chiedere il differimento dei termini.
Sebbene l’argomento esuli dalle nostre strette competenze, riteniamo fare cosa utile fornendovi un po memoria sull’argomento in oggetto.
Si ricorda infatti che, a fronte della chiusura per ferie collettive, le Aziende che sono in difficoltà a pagare i contributi in scadenza nel periodo di chiusura aziendale, possono optare per il differimento del pagamento degli stessi al giorno 16 del mese successivo a quello della scadenza ordinaria.
Come precisato dall’INPS (Circolare n. 90 del 24 aprile 1980), per ferie collettive si intendono quelle ferie che:
determinano la chiusura dell’azienda e la sospensione di ogni attività e di conseguenza l’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge;
per ferie collettive deve intendersi, secondo la normale accezione, quel periodo di riposo che l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio, in tutte le sue articolazioni;
Tale significato non viene meno “qualora durante il periodo feriale si renda comunque necessaria la presenza di personale (operai comuni o specializzati, tecnici e simili) preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie”.
DIFFERIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI
Per usufruire del differimento, le Aziende interessate devono presentare apposita istanza telematica all’INPS entro il 31 maggio; entro tale termine deve essere richiesta all’INPS l’autorizzazione al differimento del versamento, vale anche nel caso in cui la chiusura per ferie collettive avvenga in periodi diversi da quello estivo. L’Inps con proprio messaggio n. 8609 del 18 maggio 2012, ha chiarito che la richiesta di differimento può essere inviata solo utilizzando il canale telematico disponibile sul portale dell’Istituto. In particolare, come precisato dall’INPS nel messaggio citato, la richiesta di autorizzazione deve essere effettuata accedendo al Cassetto Bidirezionale INPS.
Si precisa che il differimento in esame riguarda il pagamento dei contributi che scadono nel mese di chiusura per ferie collettive, e l’ampiezza temporale del differimento non può mai superare 1 mese maggiorando l’importo dei contributi con l’interesse di differimento vigente. Se ad esempio l’azienda sospende l’attività nel mese di agosto e ritiene di essere in difficoltà per il versamento dei contributi entro il termine ordinario del 21 agosto, può chiedere l’autorizzazione dell’INPS per differire il pagamento dei contributi di luglio entro e non oltre il 16 settembre. Gli interessi di differimento saranno però calcolati computando i giorni dal 22 agosto al 16 settembre. Il differimento può essere concesso solamente una volta nel corso dell’anno e può essere concesso anche se la chiusura per ferie collettive si protrae per meno di un mese, a patto che la chiusura “determini un’obiettiva ed effettiva impossibilità tecnico organizzativa ad effettuare alla scadenza di legge i dovuti versamenti”.
Il differimento interessa non solo il versamento dei contributi tramite modello F24, ma anche la presentazione della denuncia telematica UniEMens.
VERSAMENTO
L’importo dei contributi oggetto di versamento differito:
deve essere pagato in un’unica soluzione entro il termine differito;
deve essere maggiorato degli interessi di differimento al tasso annuo vigente al momento del pagamento dei contributi;
nel flusso UniEMens del mese oggetto del differimento, andrà inserito nell’elemento “Causale a Debito” il codice "D100", mentre nell’elemento “Somma a Debito” andrà indicato l’importo degli interessi di differimento.
GESTIONE SEPARATA
Il differimento del versamento contributivo per ferie collettive non è possibile in relazione ai contributi da versare alla Gestione Separata (amministratori e collaboratori).
I nostri consulenti del lavoro www.labourconsulting.com sono come sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento.
Buone ferie a tutti!
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