Flat tax 2023 e chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
Solo nel 2023, imprenditori individuali e lavoratori autonomi possono assoggettare parte del loro reddito ad un’imposta sostitutiva del 15%. Avvicinandosi la fine dell’anno, è opportuno esaminare i tratti caratteristici dell’agevolazione, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 18/E/2023.
1. SOGGETTI INTERESSATI.
Accedono alla nuova agevolazione unicamente le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo, a condizione che nel 2023 non applichino il regime forfetario.
A proposito delle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, la circolare n. 18/E/2023 chiarisce che poiché possono accedere alla flat tax coloro che possiedono una partita IVA individuale, possono fruire dell’agevolazione anche le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria. In entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa.
Restano invece esclusi dall’agevolazione:
- i redditi delle società di persone, imputati ai soci per trasparenza;
- i redditi delle società di capitali imputati ai soci a seguito dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata e imputati ai singoli associati;
- i soggetti che nel 2023 applicano il regime forfetario, ad eccezione di coloro che decadono dal regime forfetario nel corso dell’anno per effetto dell’incasso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 100.000 euro.
2. L’AGEVOLAZIONE.
La flat tax consiste nella possibilità di sostituire l’applicazione delle aliquote ordinarie IRPEF e delle addizionali con un’imposta sostitutiva pari al 15% calcolata su una base imponibile data dalla differenza fra:
- il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e
- il reddito d’impresa e di lavoro autonomo più elevato dichiarato nel triennio dal 2020 al 2022.
Questa differenza deve essere decurtata di un importo pari al 5% del reddito più alto del triennio 2020-2022.
In ogni caso, la base imponibile, cioè la differenza incentivabile, non può superare 40.000 euro.
Per la verifica del maggior reddito del triennio 2020-2022 e del confronto di questo reddito con quello del 2023, occorre considerare il dato riportato in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse. Rilevano quindi i dati indicati nel modello Redditi PF - quadri RE, LM, RF RG o RD.
L’ulteriore quota di reddito non soggetta ad imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo e quindi viene assoggettata a tassazione progressiva IRPEF e relative addizionali.
La flat tax non è applicabile da parte di coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 2023, poiché evidentemente in questo caso non è possibile determinare l’incremento reddituale rispetto al triennio precedente.
Esempi.
1) Flat tax con eccedenza fino a 40.000 euro.
Periodo di imposta | Reddito (euro) |
2023 | 100.000 |
2022 | 85.000 |
2021 | 75.000 |
2020 | 65.000 |
Reddito maggiore del triennio: 85.000 euro del periodo d’imposta 2022.
Eccedenza: 100.000 – 85.000 = 15.000.
Franchigia: 5% di 85.000 = 4.250.
Base imponibile con agevolazione Flat tax: 15.000 – 4.250 = 10.750.
Su un reddito complessivo pari a 100.000 euro, l’imposta lorda calcolata con le aliquote ordinarie IRPEF è pari a 35.900 euro.
Applicando l’imposta sostitutiva, in questo caso la somma fra imposta lorda e imposta sostitutiva è quantificabile in 32.890 euro, con un risparmio pari a 3.010 euro.
2) Flat tax con eccedenza superiore a 40.000 euro.
Periodo di imposta | Reddito (euro) |
2023 | 130.000 |
2022 | 85.000 |
2021 | 75.000 |
2020 | 65.000 |
Reddito maggiore del triennio: 85.000 euro del periodo d’imposta 2022.
Eccedenza: 130.000 – 85.000 = 45.000.
Franchigia: 5% di 85.000 = 4.250.
In questo caso, visto che l’eccedenza (45.000 euro) supera non solo il tetto agevolabile di 40.000 euro, ma anche la franchigia, secondo l’Agenzia delle entrate può essere assoggettata ad imposta sostitutiva tutta la differenza incentivabile di 40.000 euro.
Su un reddito complessivo pari a 130.000 euro, l’imposta lorda è pari a 48.800 euro.
Applicando l’imposta sostitutiva, in questo caso la somma fra imposta lorda e imposta sostitutiva è quantificabile in 37.600 euro, con un risparmio pari a 11.200 euro.
La quota di reddito assoggettata alla flat tax è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare alla quota di reddito tassato ordinariamente.
Pertanto, l’IRPEF va calcolata applicando le aliquote progressive, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla flat tax.
Quindi, ad esempio, ipotizzando la sola titolarità di un reddito d’impresa nel 2023 pari a 70.000 euro, con una base imponibile assoggettata a flat tax di 40.000 euro, sul reddito eccedente, pari a 30.000 euro, vanno applicate le consuete aliquote per scaglioni di reddito.
3. TRIENNIO INCOMPLETO O CON REGIME FORFETARIO.
A parere della circolare n. 18/E, possono accedere alla flat tax coloro per i quali sia possibile determinare l’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta del triennio 2020-2022 e non è richiesto che sussistano redditi per l’intero triennio.
Nella sostanza, la flat tax opera a favore di coloro che abbiano svolto la loro attività per almeno un’annualità intera tra quelle del triennio di riferimento.
Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 (purché, come detto, abbiano svolto l’attività per almeno un’annualità intera), il raffronto per individuare il maggior reddito del triennio di riferimento va eseguito:
- nel caso di attività svolta solo per una parte dell’anno, ragguagliando il reddito all’intera annualità;
- confrontando tale dato con il reddito degli altri anni del triennio.
Ai fini della determinazione dell’incremento di reddito, il maggior reddito del triennio così calcolato deve essere confrontato con il reddito 2023.
Ad esempio, nel caso di un soggetto che abbia iniziato la propria attività il 1° giugno 2021 e che quindi l’abbia svolta per un periodo complessivo di 214 giorni nell’anno, il calcolo per l’individuazione del maggior reddito nel triennio deve avvenire nel seguente modo:
- anno 2021 - reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) pari a 30.000 euro (prodotto nel periodo di attività, che va dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021) ragguagliato ad anno: (30.000 euro / 214) x 365 = 51.168 euro;
- anno 2022 - reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) pari a 40.000 euro (reddito dell’intero anno).
In tal caso, il maggior reddito del triennio di riferimento da raffrontare con quello del 2023 per la verifica dell’eventuale incremento di reddito è quello relativo all’anno 2021.
Nell’ipotesi in cui il parametro di confronto rispetto al reddito 2023 sia negativo, il reddito soggetto a flat tax è tutto quello del 2023, nel limite di 40.000 euro, analogamente a quanto accadrebbe se il parametro di confronto fosse pari a zero.
Inoltre, a parere della circolare n. 18/E/2023, nel caso in cui nel triennio 2020-2022 sia stato applicato il regime forfetario o il regime dei minimi, rimane possibile applicare il regime della flat tax nel 2023. In questo caso, l’incremento deve essere calcolato confrontando il reddito 2023 con il maggior reddito del triennio anteriore, anche se deriva da regime forfetario o da regime dei minimi.
4. EFFETTI AI FINI DEL CALCOLO DEGLI ACCONTI.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante ai fini del calcolo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024.
Pertanto, nel caso in cui ai fini della determinazione degli acconti 2024 sia adottato il metodo storico, occorre considerare come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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