Come di consueto, entro il 16 dicembre 2024 deve essere versato il saldo IMU. Di seguito un breve riepilogo delle modalità di calcolo e di versamento dell’imposta.
1. SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO.
Sono tenuti al versamento dell’IMU, oltre al proprietario, tutti coloro che siano titolari di un diritto reale di:
· usufrutto (mentre il nudo proprietario è escluso dall’imposta);
· uso;
· abitazione;
· enfiteusi;
· superficie.
Nel caso di contratti di leasing, il soggetto obbligato al pagamento è il locatario.
Ove più soggetti siano proprietari o titolari di un diritto reale, ciascuno di essi è tenuto al pagamento dell’imposta in proporzione alla sua quota.
2. IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL’IMPOSTA.
In generale, la prima rata dell’IMU deve essere versata in caso di possesso di:
· abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ville, castelli e simili); le abitazioni principali di categoria diverse da queste non sono soggette ad IMU;
· abitazioni diverse da quella principale, quindi ad esempio case di vacanza e case concesse in locazione;
· fabbricati non abitativi, quali gli immobili di categoria catastale D;
· terreni agricoli;
· aree edificabili.
3. LA BASE IMPONIBILE.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore su cui calcolare l’imposta è dato dall’ammontare della rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
· 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, cioè in generale per le abitazioni (con esclusione della categoria catastale A/10, uffici) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
· 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
· 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
· 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, cioè sui fabbricati produttivi, ad eccezione della categoria catastale D/5;
· 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Per i terreni agricoli (coltivati e non) la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135. Fanno eccezione i terreni agricoli considerati esenti.
4. L’ALIQUOTA.
Le aliquote da applicare sono quelle risultanti dal prospetto delle aliquote deliberate da ciascun comune in cui si trovano gli immobili.
5. IL CALCOLO.
L’IMU è calcolata moltiplicando la base imponibile per l’aliquota, in ciascun anno, in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso. Ed il mese in cui il possesso si è avuto per più della metà dei giorni che lo compongono viene calcolato per intero.
6. LA SCADENZA E LE MODALITA’ DI PAGAMENTO.
Il pagamento del saldo 2024 deve essere effettuato entro il prossimo 16 dicembre.
L’IMU si paga tramite modello F24 o bollettino postale.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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