Reggio Emilia, 24/02/2025
circolare 12|2025
In attesa di rivedere in modo organico la disciplina di contrasto alle realtà aziendali costituire al solo scopo di mettere a disposizione di soci o familiari beni in modo gratuito o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, il D.lgs. 192/2024 cambia la disciplina delle società di comodo modificandone le percentuali di applicazione.
Vengono dimezzati i coefficienti (applicati su immobili e partecipazioni) necessari sia alla quantificazione dei ricavi presunti che alla determinazione del reddito minimo.
Le aliquote ridotte si applicano a decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (quindi 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Pertanto, in linea di principio le nuove aliquote hanno effetto già in sede di compilazione del modello Redditi 2025 con riguardo alla media del triennio 2022-2024.
1. La novità.
Le percentuali per il calcolo dei ricavi minimi presunti, da applicare sulle singole tipologie di cespiti, vengono ridotte nelle seguenti misure:
· valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari: da 2 a 1%;
· valore degli immobili, anche in leasing: da 6 a 3%;
· valore degli immobili A/10 (uffici): da 5 a 2,5%;
· valore degli immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti: da 4 a 2%;
· valore degli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti: da 1 a 0,5%.
Per le società che non raggiungono il livello minimo dei ricavi come sopra determinato, vengono ridotte anche le percentuali da applicare ai cespiti per quantificare il reddito figurativo su cui pagare le imposte:
· valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari: da 1,5 a 0,75%;
· valore degli immobili, anche in leasing: da 4,75 a 2,38%;
· valore degli immobili A/10 (uffici): da 4 a 2%;
· valore degli immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti: da 3 a 1,5%
· valore degli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti: da 0,9 a 0,45%.
Per navi e altre immobilizzazioni (anche in locazione finanziaria) restano invariate sia le percentuali per il calcolo dei ricavi minimi presunti (rispettivamente 6 e 15%) sia quelle per il calcolo dei redditi minimi presunti (rispettivamente del 4,75 e 12%).
Le seguenti tabelle riepilogano vecchie e nuove percentuali.
Percentuali per la determinazione dei ricavi minimi presunti (test di operatività) | ||
Cespiti (media del triennio) | Percentuale previgente | Nuova percentuale |
Partecipazioni, titoli e crediti finanziari | 2% | 1% |
Immobili | 6% | 3% |
Immobili A/10 | 5% | 2,5% |
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti | 4% | 2% |
Immobili situati in piccoli Comuni (meno di 1.000 abitanti) | 1% | 0,5% |
Navi | 6% | 6% |
Altre immobilizzazioni | 15% | 15% |
Percentuali per la determinazione del reddito presunto | ||
Cespiti (valore dell’esercizio) | Percentuale previgente | Nuova percentuale |
Partecipazioni, titoli e crediti finanziari | 1,5% | 0,75% |
Immobili | 4,75% | 2,38% |
Immobili A/10 | 4% | 2% |
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti |
3% |
1,5% |
Immobili situati in piccoli Comuni (meno di 1.000 abitanti) |
0,9% |
0,45% |
Navi | 4,75% | 4,75% |
Altre immobilizzazioni | 12% | 12% |
È utile segnalare che le società immobiliari a rischio di rientrare nella disciplina delle società di comodo possono valutare la possibilità di accedere all’assegnazione agevolata degli immobili reintrodotta dalla Legge di bilancio 2025.
2. Limiti ai rimborsi ed alle compensazioni del credito IVA.
La modifica delle percentuali ha un primo effetto già in sede di compilazione nella Dichiarazione IVA riferita all’anno 2024.
Il D.Lgs. n. 192/2024 non modifica il disposto dell’art. 30, comma 4, della Legge n. 724/94, il quale prevede che il credito IVA risultante dalla dichiarazione presentata da parte di una società di comodo non può essere compensato con altre imposte, chiesto a rimborso, o ceduto a terzi.
Di conseguenza, il credito risultante dalla dichiarazione può solo essere riportato nel successivo periodo, per la compensazione verticale IVA da IVA.
Inoltre, la norma prevede che l’eccedenza non possa essere ulteriormente riportata a nuovo, con la conseguenza della definitiva perdita del credito IVA, nel caso in cui la società sia risultata non operativa per tre periodi d’imposta consecutivi ed in nessuno di essi abbia effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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