3 febbraio 2025.
Circolare 06|2025
La Legge di bilancio 2025 istituisce una nuova agevolazione: la possibilità di applicare un’aliquota IRES premiale pari al 20% sul reddito d’impresa al ricorrere di particolari condizioni.
Le modalità attuative della nuova agevolazione, prevista solo per il 2025, saranno stabilite con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
1. Beneficiari.
Accedono alla nuova agevolazione le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), b) e d) del TUIR, quindi essenzialmente:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Tali soggetti possono fruire dell’aliquota IRES premiale anche se partecipano ad un consolidato fiscale nazionale ed anche in caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 TUIR.
Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR accedono alla nuova agevolazione solo limitatamente all’IRES dovuta sul reddito d’impresa.
2. Soggetti esclusi.
Restano escluse dall’agevolazione:
- le società e gli enti in liquidazione ordinaria o assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2025);
- i soggetti IRES che applicano, anche parzialmente, regimi forfettari di determinazione del reddito.
3. Condizioni per accedere all’agevolazione.
L’aliquota IRES agevolata del 20% spetta al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
- una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonata ad un’apposita riserva;
- una quota non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui al punto precedente e comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 deve essere destinata ad investimenti per l’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia; deve trattarsi di investimenti agevolabili ai fini dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0 e realizzati a decorrere dal 31 dicembre 2024 e fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2025 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024), quindi il 31 ottobre 2026. In ogni caso, gli investimenti non devono essere inferiori a 20.000 euro;
- nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari almeno all’1% del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e comunque non inferiore ad un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- l’azienda non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nel 2024 o nel 2025, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
4. Cause di decadenza dall’agevolazione.
I beneficiari decadono dall’agevolazione, e devono restituirla, nei casi in cui:
- entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2024 (quindi per i “soggetti solari”, entro il 31 dicembre 2026) la quota di utile 2024 accantonata a riserva sia distribuita;
- i beni strumentali oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi o destinati a usi estranei all’attività d’impresa, ovvero destinati a stabilimenti e strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.
5. Durata dell’agevolazione e convivenza con il Concordato Preventivo Biennale.
L’agevolazione è applicabile solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi nella generalità dei casi solo per il 2025.
Si ritiene che l’agevolazione possa essere applicata anche da parte delle società che hanno optato per il concordato preventivo biennale, con riguardo alla quota di reddito 2025 soggetta a tassazione ordinaria.
6. Modalità di calcolo degli acconti.
L’acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi in generale per il 2026 deve essere determinato senza tener conto dell’aliquota IRES agevolata.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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