Reggio Emilia, 27 gennaio 2025.
Circolare 04|2025
La Legge di bilancio per il 2025 modifica notevolmente il credito d’imposta transizione 5.0: crescono la misura dell’agevolazione e la base di calcolo per gli impianti fotovoltaici.
Le novità hanno valenza retroattiva: si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
I progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 possono ottenere il credito d’imposta con le nuove aliquote a condizione che inviino una apposita comunicazione al GSE.
1. L’incremento della misura dell’agevolazione.
La Legge di bilancio 2025 incrementa la misura del credito d’imposta attraverso l’estensione dell’aliquota prima prevista per il primo scaglione di investimenti fino a 10 milioni di euro.
All’atto pratico, l’aliquota del 35%, prevista per il credito d’imposta “base” per il primo scaglione di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, viene estesa anche alla quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro (per la quale prima era prevista l’aliquota del 15%), riducendo da due a tre gli scaglioni.
L’agevolazione ora spettante può essere così riassunta:
Percentuale riduzione consumi energetici | Della struttura produttiva |
Da 3 a 6%
| Da 6 a 10% | Oltre 10% |
o dei processi interessati dall’investimento | Da 5 a 10% | Da 10 a 15% | Oltre 15% | |
Quota di investimento |
| |||
Fino a 10 milioni | 35% | 40% | 45% | |
Da 10 a 50 milioni per anno per beneficiario | 5% | 10% | 15% |
2. Aumenta la base di calcolo per gli impianti fotovoltaici.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Restano esclusi gli impianti che producono energia da biomasse, e, con riguardo all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili solo gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del DL. n. 181/2023.
Si tratta dei moduli fotovoltaici prodotti in Stati membri dell’Unione europea:
con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
con celle, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
con moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta, secondo la versione originaria della norma i costi degli investimenti in impianti comprensivi dei moduli di cui alle lettere b) e c) dovevano essere maggiorati, rispettivamente, al 120 e al 140%.
Ora invece la Legge di bilancio include nella possibilità di ottenere la maggiorazione anche i moduli di cui alla lettera a) e dispone che:
il costo dei moduli fotovoltaici con un efficienza di modulo almeno pari a 21,5 deve essere maggiorato del 130%;
il costo dei moduli fotovoltaici con celle con efficienza almeno pari al 23,5% deve essere incrementato del 140%;
il costo dei moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nella UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24% deve essere incrementato del 150%.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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