top of page

Legge di bilancio 2025 – Riapre l’estromissione agevolata per gli imprenditori individuali. 

Immagine del redattore: lo Stafflo Staff

Reggio Emilia, 3/03/2025

Circolare 14|2025


La legge di bilancio per il 2025 riapre i termini per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali.

 

Vediamo con quali modalità.

 

1.   L’agevolazione.

 

Gli imprenditori individuali che alla data del 31 ottobre 2024 possiedono beni immobili strumentali possono optare per l’esclusione di tali beni dal patrimonio dell’impresa entro il 31 maggio 2025, con effetto dal 1° gennaio 2025.

 

A tale scopo, occorre pagare un’imposta sostitutiva dell’RPEF e dell’IRAP pari all’8% calcolata sulla differenza fra:

  • valore normale di tali beni

  • ed il loro valore fiscalmente riconosciuto.

 

Analogamente a quanto previsto per le assegnazioni agevolate ai soci, la base imponibile dell’imposta sostitutiva può essere determinata, anziché sulla base del valore normale degli immobili, sulla base del loro valore catastale determinato con i moltiplicatori applicabili ai fini dell’imposta di registro.

 

D’altro canto, il valore fiscalmente riconosciuto deve essere determinato sulla base del valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d’imposta 2024 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

 

L’estromissione di immobili strumentali da parte dell’imprenditore individuale segue la stessa disciplina IVA prevista per le assegnazioni agevolate, pertanto in linea generale rileva ai fini IVA, pur sempre a condizione che al momento dell’acquisto l’IVA sia stata detratta, integralmente o parzialmente.

 

2.       Immobili che possono essere estromessi.

 

Possono accedere all’estromissione agevolata tutti gli immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del TUIR, a condizione che siano posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2024.

 

Più precisamente, accedono all’agevolazione gli immobili:

  • strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;

  • strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

 

Sono strumentali per natura gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

 

Gli immobili strumentali per natura possono essere estromessi dal regime di impresa anche nel caso in cui non siano impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa o non lo siano direttamente, perché dati a terzi in locazione o comodato.

 

Per quanto riguarda, invece, gli immobili strumentali per destinazione, l’agevolazione può essere ottenuta solo con riferimento a quelli utilizzati dall’imprenditore in maniera esclusiva e diretta per l’esercizio dell’impresa.

 

In ogni caso, non possono essere estromessi gli immobili che:

  • costituiscono beni “merce”;

  • anche se indicati nell’inventario, non sono strumentali né per natura né per destinazione.

 

3.   Termini di versamento.

 

Le imprese interessate devono effettuare il versamento delle imposte sostitutive dovute nelle seguenti percentuali ed entro i seguenti termini:

  • il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025;

  • il restante 40% entro il 30 giugno 2026.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




Comments


Commenting has been turned off.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
società tra professionisti a r.l.
C.F. e P. IVA 02699050353

© 2020 by SC&A

42121 Reggio Emilia

via P.C. Cadoppi, 14

 

42019 Scandiano (RE)

Piazza M.M. Boiardo, 4

 

40012 Bologna

via della Zecca, 2

Tel: +39 0522 926419 - 926366

Fax: +39 0522 580440

Tel: +39 0522 856869

  • Grey LinkedIn Icon
  • Facebook
  • Telegramma
  • Grey Instagram Icona
  • Spotify
  • Youtube
bottom of page