Oggetto: Novità 2024 per compensazioni e versamenti.
La Legge di bilancio 2024 modifica le regole di compensazione dei crediti previdenziali e assistenziali e introduce ulteriori vincoli alle compensazioni orizzontali (fra imposte e contributi di natura diversa).
Obbligo di utilizzo dei servizi telematici per tutte le compensazioni.
In primo luogo, dal 1° luglio 2024 le compensazioni di tutti gli importi che possono essere inseriti a credito nel modello F24, quindi essenzialmente crediti per:
IVA;
IRPEF, IRES e addizionali;
imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
IRAP;
ritenute dei sostituti d’imposta;
agevolazioni da indicare nel quadro RU;
contributi e premi INPS/INAIL
devono essere eseguite esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Il canale telematico dell’Agenzia deve essere utilizzato in tutti i casi di compensazione, quindi sia nel caso di F24 con saldo dovuto pari a zero, sia nel caso di F24 con importo da versare che risulta da una o più compensazioni.
Nella sostanza, resta la possibilità di effettuare il pagamento tramite home banking solo nel caso di versamenti senza alcuna compensazione.
Nuovo divieto di compensazione per iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi di importo superiore a 100.000 euro.
Sempre a partire dal 1° luglio 2024, coloro che abbiano iscrizioni a ruolo per:
imposte erariali e relativi oneri accessori;
accertamenti esecutivi
affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro scaduti e non sospesi, non possono effettuare alcuna compensazione.
Tale divieto cessa solo a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.
Questa nuova limitazione dovrebbe convivere con quella, già in vigore da tempo, che prevede l’impossibilità di compensare crediti per imposte erariali fino a concorrenza dell'importo di debiti per i quali è scaduto il termine di pagamento di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.
Limite alla compensazione dei crediti INPS e INAIL.
Già a decorrere da gennaio 2024 cambiano le modalità di compensazione dei crediti per contributi INPS.
In particolare, la compensazione dei crediti di qualunque importo maturati per contributi dovuti all’INPS può essere effettuata:
dai datori di lavoro non agricoli, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge. Oppure dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, o dalla notifica delle note di rettifica passive;
dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
In questo modo, anche per i contributi risultanti a credito dal quadro RR del modello Redditi non è ammesso procedere alla compensazione senza prima aver presentato la dichiarazione dei redditi almeno dieci giorni prima.
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi di tale istituto.
Aumento della soglia di esonero dal visto di conformità per i soggetti con regime premiale ISA.
In linea di principio, per i crediti di imposte annui superiori, per ciascun tributo, a 5.000 euro, è necessario presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi, che può o meno essere sottoposta a visto di conformità in ragione del fatto che spetti o meno il regime premiale ISA.
Con il nuovo D.Lgs. n. 1/2024 in vigore dal 13 gennaio 2024, viene aumentata la soglia degli importi che possono essere compensati in virtù del regime premiale ISA, senza necessità di ottenere il visto di conformità.
In particolare:
aumenta da 50.000 a 70.000 euro il limite di utilizzo dei crediti IVA (e dei relativi rimborsi);
sale da 20.000 a 50.000 il limite di utilizzo per le imposte dirette e l’IRAP.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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