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Novità sui Crediti d’imposta



Newsletter 5/2020.


1) Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione La Legge di Bilancio 2020 introduce un credito d’imposta per il periodo di imposta 2020, a favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dal settore economico, dalla dimensione aziendale, dalla forma giuridica dell’impresa e dal regime fiscale cui è assoggettata, connesso agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre attività innovative. Nello specifico, il credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura ✓ del 12% della relativa base di calcolo, per investimenti in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (come definiti dalla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C198/01); ✓ del 6% della relativa base di calcolo, per investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, diversi da quelli messi in atto al punto precedente; ✓ del 6% della relativa base di calcolo, per investimenti in attività innovative di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica, per la realizzazione di nuovi prodotti o campionari; ✓ del 10% della relativa base di calcolo, per investimenti in attività di innovazione tecnologica volti a realizzare prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale.

Tra le spese ammesse a comporre la base di calcolo di ciascun investimento rientrano, in estrema sintesi, le spese sostenute dalle aziende per il personale, i ricercatori ed i tecnici, titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura, impiegati direttamente nelle operazioni di ricerca e sviluppo nelle diverse attività sopra elencate, purché tali attività siano svolte internamente all’impresa e nei limiti del loro impiego effettivo in tali operazioni. Le spese di personale relative a: - soggetti di età non superiore a 35 anni - al primo impiego - che vantano i seguenti titoli di studio: o per “Attività di R&S” o “Innovazione tecnologica”: dottore di ricerca (o iscritti a un ciclo di dottorato) presso un’università italiana/estera o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico/scientifico (secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione dell’UNESCO, cd. “Isced”) o per “Design e ideazione estetica”: di una laurea in design e altri titoli equiparabili - assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nell’attività agevolata in laboratori/altre strutture di ricerca situate in Italia concorrono al calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

Profili temporali Il nuovo credito d’imposta opera per il periodo d’imposta successivo al 31.12.2019, vale a dire il 2020 per i soggetti “solari”. Il credito ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3 del DL 145/2013 (che avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento al 2020) viene quindi anticipatamente cessato al 31.12.2019.

Trattamento fiscale Il credito d’imposta: • concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Fruizione dell’agevolazione Il credito d’imposta spettante è utilizzabile: • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; • in tre quote annuali di pari importo; • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; • subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Obblighi documentali Sono previsti alcuni obblighi documentali, vale a dire in estrema sintesi: • la certificazione della documentazione; • la relazione tecnica; • la comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

2) Credito d’imposta per la formazione 4.0 - Proroga con modifiche La disciplina del credito d’imposta formazione 4.0 di cui all’art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017 e al DM 4.5.2018 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i soggetti “solari”). Vengono, tuttavia, introdotte alcune modifiche alla disciplina agevolativa.

Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. La fruizione del beneficio spettante è però subordinata alle seguenti condizioni: • rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; • corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; • l’impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.

Attività di formazione erogate da soggetti esterni Sono ammissibili al credito d’imposta anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

Misura dell’agevolazione Alle piccole imprese (occupati < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) l’agevolazione spetta: • nella misura del 50% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. Per le medie imprese (occupati < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o, totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l’agevolazione spetta: • in misura pari al 40% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (in luogo del precedente limite di 300.000,00 euro). Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta: • in misura pari al 30% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (in luogo del precedente limite di 200.000,00 euro. Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal DM 17.10.2017.

Obbligo di definire le attività di formazione nei contratti collettivi - Eliminazione Viene eliminato l’obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Comunicazione al MISE Occorre effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, secondo le disposizioni che saranno oggetto di un prossimo DM.

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