circolare 18|2025
Reggio Emilia 17/03/2025
In base al nuovo art. 16-ter del DPR. n. 917/86, introdotto dalla Legge di bilancio per il 2025, viene istituito un tetto alle spese detraibili per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Questa nuova norma è in vigore dal 1° gennaio 2025, quindi occorre tenerne conto già nelle pianificazioni fiscali di quest’anno, anche se se ne vedranno gli effetti a partire dalla dichiarazione Modello Redditi 2026 o 730/2026.
1. Le nuove disposizioni.
Coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 75.000 euro si vedono decurtare novevolmente gli oneri detraibili.
In particolare, per tali soggetti viene previsto che gli oneri detraibili possono abbattere le imposte dovute solo fino ad un limite calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente determinato sulla base del numero dei figli a carico.
L’importo base è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo supera 100.000 euro.
Il coefficiente è pari a:
0,50, se ne nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio a carico in condizioni di disabilità.
Combinando questi due elementi, in ragione del reddito e del numero di figli a carico, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, a decorrere dal 2025 il limite degli oneri detraibili può essere così riassunto:
| Reddito complessivo | |
Numero di figli a carico | Oltre 75.000 e fino a 100.000 | Oltre 100.000 |
Nessuno | 7.000 (14.000*0,5) | 4.000 (8.000*0,5) |
Uno | 9.800 (14.000*0,7) | 5.600 (8000*0,7) |
Due | 11.900 (14.000*0,85) | 6.800 (8.000*0,85) |
Più di due o un figlio disabile | 14.000 (14.000*1) | 8.000 (8.000*1) |
Sono soggetti al nuovo limite tutti gli oneri detraibili, quindi non solo quelli di cui all’art. 15 del TUIR, ma anche, ad esempio, tutti quelli per bonus edilizi, ad eccezione dei seguenti:
spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR);
somme investite in start-up innovative;
somme investite in piccole e medie imprese innovative.
Nel caso di oneri con detrazione ripartita in più periodi d’imposta, quali quelli per bonus edilizi, ai fini del calcolo occorre considerare le rate riferite a ciascun anno.
Restano esclusi dal limite anche:
gli oneri detraibili per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2024;
i premi di assicurazione detraibili sostenuti a seguito di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
le rate delle spese detraibili per interventi di recupero edilizio/risparmio energetico sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Il reddito complessivo deve essere considerato al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
2. Coordinamento con altre disposizioni.
Nonostante la nuova norma entri in vigore nel 2025, allo scopo di determinare correttamente gli oneri detraibili spettanti e quindi le imposte dovute, deve essere coordinata con altre disposizioni già in vigore.
Occorre infatti ricordare che, dal periodo d’imposta 2020, l’art. 15, comma 3-bis, del TUIR prevede che per la maggior parte degli oneri detraibili di cui allo stesso art. 15, queste detrazioni spettano:
per l’intero importo, se il reddito complessivo non supera 120.000 euro;
per la parte corrispondente al rapporto tra 120.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 240.000 euro, qualora il reddito complessivo superi 120.000 euro.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI.
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