top of page

Nuovo regime IVA dei distacchi di personale a partire dal 1° gennaio 2025

Immagine del redattore: lo Stafflo Staff

circolare 08|2025

Reggio Emilia, 10/02/2025


 

L’art. 16-ter del DL. n. 131/2024 abroga l’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/88, sulla base del quale i distacchi di personale con rimborso del solo costo sono considerati fuori campo IVA.

 

Di conseguenza, in linea di principio il distacco del personale deve ora essere configurato come un’operazione soggetta ad IVA. Vediamo a quali condizioni.

 

1.   Il contesto normativo.

 

La definizione normativa di “distacco” di personale è contenuta nell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

 

Nel caso del distacco, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

 

L’art. 8, comma 35 della Legge n. 67/88 regolava dal punto di vista fiscale tale operazione, prevedendo che non erano rilevanti ai fini dell'IVA i distacchi di personale a fronte dei quali fosse versato solo il rimborso del relativo costo.

 

In sostanza, la norma prevedeva che, se l'impresa distaccante avesse riaddebitato all'impresa distaccataria il solo costo del personale distaccato, l'operazione non rientrava nel campo dell'IVA.

 

In vigenza di questa norma, si era arrivati a ritenere che:

-      nel caso in cui il rimborso del costo del personale fosse risultato coincidente con il costo del personale (retribuzione e oneri previdenziali), questo sarebbe stato fuori campo IVA;

-      nel caso in cui invece il rimborso fosse stato chiesto in misura diversa da quella del puro costo del personale, l’operazione avrebbe assunto la veste di una prestazione di servizi e come tale avrebbe dovuto essere interamente soggetta ad IVA.

 

Con la sentenza 11 marzo 2020 n. 193 della Corte di Giustizia UE nella causa C-94/19, tale norma è stata ritenuta in contrasto con la disciplina comunitaria.

 

La sentenza si è pronunciata in merito al distacco di un dirigente fra controllante e controllata all’interno di un gruppo societario italiano con rimborso del puro costo del dipendente fatturato con IVA.

 

In sede di verifica, l’Agenzia delle entrate ha contestato il comportamento tenuto e recuperato l’IVA detratta da parte della società distaccataria. E la società distaccataria ha proposto ricorso.

 

Una volta rimessa la questione alla Corte di Giustizia UE, questa ha affermato che un’operazione è considerata imponibile ai fini IVA quando fra prestatore e committente esista un rapporto giuridico che preveda uno scambio di prestazioni reciproche e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario. Ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

 

Pertanto, nel caso in cui l’unica attività svolta dal prestatore consista nel fornire unicamente prestazioni senza corrispettivo diretto, non vi è base imponibile e l’operazione non è soggetta ad IVA.

 

Nel caso posto all’attenzione della Corte, il distacco è stato effettuato sulla base di un rapporto giuridico contrattuale in cui sono state scambiate due prestazioni giuridiche: il distacco di un dirigente della società distaccante presso la distaccataria a fronte del pagamento di questo servizio da parte della distaccataria. 

 

Secondo la giurisprudenza della Corte, sussiste un nesso diretto quando due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire quando l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa.

 

Pertanto, ove il pagamento effettuato da parte della distaccataria degli importi che le sono stati fatturati dalla distaccante costituisse una condizione affinché quest'ultima distaccasse il dirigente, e visto che la distaccataria ha pagato tali importi come corrispettivo del distacco, si può sostenere che sussista un nesso diretto tra le due prestazioni.

 

Di conseguenza, si dovrebbe ritenere che l'operazione sia stata effettuata a titolo oneroso ed essa sarebbe soggetta all'IVA.

 

La sentenza conclude statuendo un principio di carattere generale: viola la legislazione comunitaria una normativa nazionale in base alla quale non siano ritenuti rilevanti ai fini IVA i distacchi di personale a fronte dei quali sia versato unicamente il rimborso del relativo costo e vi sia un rapporto di prestazione e controprestazione fra distaccante e distaccataria.

 

I principi della Corte di Giustizia sono stati successivamente recepiti in Italia da numerose sentenze della Corte di cassazione, le quali hanno affermato che ove sia ravvisabile un nesso di corrispettività, l'operazione è soggetta ad imposta indipendentemente dall'importo del corrispettivo. In questo modo, l’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/88 è stato disapplicato.

 

2.      La novità.

 

In questo contesto, interviene l’art. 16-ter del DL. n. 131/2024 che, oltre a disporre l’abrogazione dell’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/88 prevede che:

-      l’abrogazione opera con riguardo ai prestiti o distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025;

-      sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-94/19 o in conformità all’art. 8, comma 35, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

 

Nella sostanza, ai fini dell’assoggettamento o meno ad IVA, per i contratti di distacco del personale stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 occorre verificare se l’operazione consiste in una prestazione (il distacco) ed in una controprestazione (il pagamento di un corrispettivo).

 

Solo in tale caso, le somme corrisposte dalla distaccataria per avvalersi delle prestazioni del personale dell’impresa distaccante (anche se pari al puro costo del dipendente) saranno imponibili ad IVA con aliquota ordinaria del 22%. In caso contrario l’operazione sarà considerata fuori campo IVA. Pertanto, la non rilevanza ai fini IVA potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui il distacco del personale è frutto di una scelta più ampia della distaccante (ad esempio, di natura formativa, strategica o progettuale) che non preveda quindi di ricevere il corrispettivo del distacco.

 

Dovrebbero invece continuare ad essere ancora considerati fuori campo IVA gli accordi stipulati o rinnovati anteriormente al 1° gennaio 2025 con previsione di riaddebito del solo costo, anche se si protraggono successivamente a tale data.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




Comments


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
società tra professionisti a r.l.
C.F. e P. IVA 02699050353

© 2020 by SC&A

42121 Reggio Emilia

via P.C. Cadoppi, 14

 

42019 Scandiano (RE)

Piazza M.M. Boiardo, 4

 

40012 Bologna

via della Zecca, 2

Tel: +39 0522 926419 - 926366

Fax: +39 0522 580440

Tel: +39 0522 856869

  • Grey LinkedIn Icon
  • Facebook
  • Telegramma
  • Grey Instagram Icona
  • Spotify
  • Youtube
bottom of page