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Ravvedimento speciale da adesione al Concordato preventivo biennale – Versamento entro il 31 marzo 2025.

Reggio Emilia, 10/03/2025

Circolare 17|2025

 

I soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2024 possono accedere ad un ravvedimento speciale per gli anni dal 2018 al 2022.

 

Per l’accesso alla sanatoria non è necessaria la presentazione di una comunicazione, ma è sufficiente il versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive entro il termine del 31 marzo 2025.

 

1.   Soggetti interessati.

 

Possono aderire al ravvedimento speciale coloro che:

  • hanno applicato gli ISA;

  • hanno aderito al concordato preventivo biennale.

 

Restano esclusi in ogni caso i soggetti forfetari e, in linea di principio, coloro che hanno una causa di esclusione da ISA nei periodi di imposta oggetto di ravvedimento speciale.

 

Fanno eccezione coloro che hanno un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro, che non determinano il reddito con criteri forfetari e che, anche per una delle annualità comprese fra il 2018 e il 2022 non hanno applicato gli ISA per effetto:

  • di una causa di esclusione legata alla pandemia da Covid-19;

  • di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;

  • di una causa di esclusione per multiattività.

 

2.   Annualità interessate.

 

È possibile aderire per una o più delle annualità dal 2018 al 2022 a condizione che, per tali anni, non sussistano cause di esclusione da ISA (tranne nei casi particolari indicati in precedenza).

 

3.   Base imponibile.

 

L’adesione prevede il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali oltre che dell’IRAP.

 

La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali è data dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e tale reddito incrementato nella misura del:

  • 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

  • 10% per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;

  • 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

  • 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

  • 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

  • 50% per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

 

Con le stesse percentuali viene definita la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini IRAP.

 

Per i soggetti che aderiscono alla sanatoria in presenza di una delle cause di esclusione dagli ISA, la base imponibile è determinata come differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dell’attualità interessata e il valore di tale reddito incrementato in misura pari al 25%. 

 

Ai fini IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato del 25%.

 

Imposta sostitutiva.

 

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è pari alle seguenti percentuali, da calcolare sul valore della base imponibile forfetizzata:

 

Per le annualità

Aliquota

Condizione

2018 – 2019 – 2022

10%

se il voto ISA dell’anno fiscale è pari o superiore a 8

12%

se il voto ISA dell’anno fiscale è pari o superiore a 6


15%

se il voto ISA dell’anno fiscale è inferiore a 6


2018 – 2019 – 2022

 

8,75%

Soggetti con causa di esclusione ISA che permette il ravvedimento speciale (tranne multiattività che applica il 12,5%).

 

 

2020 – 2021

7%

se il voto ISA dell’anno fiscale è pari o superiore a 8

8,4%

se il voto ISA dell’anno fiscale è pari o superiore a 6


10,5%

se il voto ISA dell’anno fiscale è inferiore a 6


8,75%

Soggetti con causa di esclusione ISA che permette il ravvedimento speciale (tranne multiattività che applica il 12,5%).


 

L’imposta sostitutiva ai fini IRAP è dovuta nelle seguenti misure, da calcolare sul valore della base imponibile forfetizzata:

 

Per le annualità

Aliquota

Condizione

2018 – 2019 – 2022

3,9%

Per tutti i contribuenti

2018 – 2019 – 2022

2,73%

Soggetti con causa di esclusione ISA che permette il ravvedimento speciale (tranne multiattività che applica il 3,9%).

2020 – 2021

2,73%

Per tutti i contribuenti, compresi i soggetti con causa di esclusione ISA che permette il ravvedimento speciale (tranne multiattività che applica il 3,9%).

 

In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a mille euro.

 

In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, le imposte sostitutive previste per gli anni 2018-2019 e 2022 sono diminuite del 30%.

  

Scadenza e versamenti

 

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in forma rateale a partire dal 31 marzo in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.

 

In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.

 

Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, non è possibile ottenere il rimborso delle imposte sostitutive già versate.

 

Il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atti di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.

 

Effetti del ravvedimento speciale.

 

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e al ravvedimento speciale, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 non possono essere eseguiti accertamenti analitici, analitici-induttivi o induttivi ai fini delle imposte dirette e analitici-induttivi ai fini IVA.

 

Tuttavia, resta la possibilità di eseguire questi accertamenti nei seguenti casi:

a)     decadenza dal concordato preventivo biennale;

b)    applicazione nei confronti dei soggetti ISA di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per reati di carattere penale-tributario, per false comunicazioni sociali o altri reati, compiuti negli anni dal 2018 al 2022;

c)     mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;

d)  dichiarazione infedele di una delle cause di esclusione ai fini ISA che permettono comunque l’accesso al concordato.

 

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la decadenza riguarda unicamente l’annualità di riferimento. In tali casi restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento.

 

Ampliamento dei termini di accertamento.

 

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi di imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime del ravvedimento, i termini di decadenza dall’accertamento per imposte dirette ed IVA relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.

 

In ogni caso, per coloro cui si applicano gli ISA che aderiscono al CPB (senza optare per il ravvedimento speciale) tali termini di decadenza in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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