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Omaggi – Trattamento fiscale ai fini IVA, IRES/IRPEF ed IRAP

 Come di consueto, in prossimità delle feste natalizie si rinnova la tradizione di distribuire omaggi a coloro che partecipano alla vita aziendale, quali clienti, collaboratori e dipendenti. L’occasione è utile per riepilogare il loro trattamento fiscale.

 

1.  LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI AI FINI IVA.

 

La disciplina IVA degli omaggi si diversifica a seconda che i beni ceduti gratuitamente rientrino o meno nell’oggetto dell’attività dell’impresa e quindi siano o meno prodotti o commercializzati dall’impresa.

 

1.1 Omaggi di beni prodotti o commercializzati dall’impresa.

 

L’imposta sull’acquisto o sull’importazione di beni il cui commercio o la cui produzione rientrano nell’attività propria dell'impresa è detraibile, e la successiva cessione è considerata operazione imponibile.

 

Per le cessioni gratuite in esame la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria: ne consegue che non è richiesto l'invio di alcuna fattura al destinatario dell’omaggio.

 

Nel caso in cui si intenda assolvere l’IVA senza effettuare la rivalsa, occorre adottare una delle seguenti procedure alternative all’ordinaria fatturazione:

1)    emettere un’autofattura per ciascuna cessione;

2)    effettuare un’annotazione su di un apposito “registro degli omaggi”;

3)    emettere fattura al cliente per omaggio senza rivalsa IVA.

 

Nel caso in cui, invece, il cedente decida di chiedere il pagamento dell’IVA può emettere fattura esercitando la rivalsa, e dunque addebitando solo l’IVA al cessionario.

 

Per la spedizione dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell’attività propria dell’impresa è opportuno emettere il documento di trasporto, avendo cura di specificare sullo stesso la causale del trasporto (omaggio, cessione gratuita e simili).

 

1.2 Omaggi di beni non prodotti o commercializzati dall’impresa.

 

Gli omaggi di beni diversi da quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa costituiscono sempre spese di rappresentanza: deve infatti essere adottata la stessa nozione prevista ai fini delle imposte sui redditi.

 

Ne consegue che:

·       l'imposta afferente tali acquisti deve essere considerata non detraibile fin dall'origine, tranne nel caso dell’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro;

·       la successiva cessione gratuita è un’operazione non rilevante ai fini IVA, indipendentemente dal costo di acquisto dei beni.

 

In questo caso non sussiste alcun obbligo né ai fini dell’emissione della fattura né ai fini del documento di trasporto, in quanto l'operazione è sempre considerata fuori dal campo di applicazione IVA. Tuttavia, si ritiene che, anche in questa ipotesi, sia opportuna l’emissione di un Ddt, allo scopo di dimostrare le generalità del donatario ai fini della verifica della inerenza della spesa promozionale.

 

2. LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI AI FINI IRES O IRPEF E IRAP.

 

2.1 Omaggi a terzi (clienti, fornitori, agenti, ecc.).

 

Gli omaggi a soggetti estranei all’organizzazione aziendale (clienti abituali, occasionali e potenziali, fornitori, agenti, ecc.), costituiscono in linea generale spese di rappresentanza, indipendentemente dal fatto che si tratti di beni acquistati da terzi oppure di beni prodotti o commercializzati dall’impresa.

 

Le spese relative a beni distribuiti gratuitamente:

-     sono deducibili integralmente, se di valore unitario non superiore a 50,00 euro;

-     si configurano quali spese di rappresentanza se hanno valore unitario superiore a tale limite e sono deducibili nell’esercizio di competenza entro i limiti di inerenza e congruità stabiliti dal DM 19 novembre 2008.

 

Il limite di valore unitario deve essere considerato con riguardo alla cessione gratuita nel suo complesso, quindi ad esempio nel caso di un cesto natalizio occorre considerare il valore dell’omaggio nella sua unitarietà.

 

Nel caso in cui vengano regalati a clienti buoni o voucher, questi sono qualificabili come spese di rappresentanza. Pertanto, non sono soggetti al limite di deducibilità di 50,00 euro, ma devono rispondere ai requisiti di inerenza e congruità di cui al decreto di novembre 2008.

 

Ai fini IRAP, il trattamento degli omaggi è diverso a seconda della tipologia di soggetti che sostengono costi a tale titolo.

 

In particolare:

-  i soggetti IRES (quali Spa, Srl, enti commerciali e soggetti equiparati), oltre che i soggetti IRPEF (essenzialmente, società di persone) che abbiano effettuato un’apposita opzione, calcolano l’IRAP sulla base dei componenti di Conto economico, senza considerare le variazioni necessarie ai fini IRES, e quindi deducono integralmente le spese di rappresentanza;

-  per i soggetti IRPEF che non hanno optato per il regime di determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio, gli omaggi non sono deducibili, neppure con le regole restrittive previste dal TUIR.

 

Indipendentemente dalla natura giuridica rivestita dal datore di lavoro (società di capitali o società di persone), gli omaggi a dipendenti o assimilati sono indeducibili ai fini IRAP, in quanto costi afferenti il personale.

 

2.2 Omaggi a dipendenti.

 

I costi sostenuti per l’acquisto dei beni destinati ad essere dati in omaggio ai dipendenti, nonché i costi di produzione dei beni eventualmente realizzati dall’impresa e destinati al medesimo scopo, non sono soggetti ai limiti di deducibilità previsti per le spese di rappresentanza, quindi sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa come spese per prestazioni di lavoro dipendente.

 

In caso di erogazioni liberali destinate ai dipendenti, occorre fare una distinzione tra erogazioni in denaro ed erogazioni in natura.

 

Mentre le erogazioni liberali in denaro concorrono interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente, le erogazioni in natura rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 3, del DPR 917/1986, il quale prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati di importo complessivo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; ove tale valore superi il limite concorre interamente a formare il reddito.

 

Nel 2024 tale soglia è innalzata a 2.000 euro per i dipendenti che nel 2024 risultino avere figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per i dipendenti senza figli a carico.

 

Anche nelle ipotesi in cui il datore di lavoro attribuisca ai dipendenti non un bene o un servizio bensì dei “buoni rappresentativi di beni o servizi”, quindi voucher o buoni che danno diritto al dipendente di ottenere il bene da terzi, per effetto di una convenzione tra il datore di lavoro e un terzo (ad esempio soggiorni, buoni acquisto in supermercati, buoni carburante ecc…), tali buoni costituiscono fringe benefit in capo a dipendenti.

 

Pertanto, anche i buoni beneficiano dell’esclusione da imposizione in capo al dipendente se nel 2024 sono di importo inferiore a 1.000 euro, o a 2.000 euro quando destinati a dipendenti con figli a carico.

 


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



 

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