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Pace fiscale: la definizione delle liti pendenti




La legge di Bilancio 2023, con i commi da 186 a 205, permette di chiudere le vertenze fiscali pendenti, attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.


1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono definibili le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o delle dogane e dei monopoli, pendenti al 01/01/2023 in ogni stato e grado di giudizio, anche in Cassazione, o in rinvio.

Per poter definire la lite, occorre che, nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato, ovvero che non sia stata depositata la sentenza di Cassazione senza rinvio e che non siano spirati i termini per l’impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo.


Liti pendenti

La norma identifica quali liti pendenti le:

– controversie in cui al 01/01/2023 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione;

– controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 01/01/2023;

– controversie innanzi al giudice del rinvio o per le quali siano ancora in corso, al 01/01/2023, i termini per la riassunzione.


Esclusioni

Vengono espressamente escluse le controversie:

– in materia di dinieghi di rimborso o spettanza di agevolazioni;

– di valore indeterminabile;

– afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero;

– inerenti le risorse proprie dell’UE, l’IVA riscossa all’importazione;

– inerenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

– in cui l’Agenzia delle Entrate non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.


2. ADESIONE

Per avvalersi della norma, è necessario presentare domanda ed effettuare il versamento del dovuto per ciascuna controversia autonoma entro il 30/06/2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Si segnala che dal 15/03/2023 è attivo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’apposito canale per inviare la domanda di adesione.

È consentito il pagamento rateale, in un numero massimo di 20 rate trimestrali, per importi superiori a 1.000 euro, con applicazione di interessi al tasso legale, alle seguenti scadenze:

– 30/06;

– 30/09;

– 20/12;

– 31/03;

di ogni annualità.


3. AGEVOLAZIONE

Usufruendo della norma si ottiene lo stralcio di sanzioni ed interessi con riduzione del dovuto al:

40% delle imposte, se l’Agenzia fiscale ha perso in primo grado;

15% delle imposte, se l’Agenzia fiscale ha perso in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso);

5% delle imposte, se il processo pende in Cassazione all’01/01/2023 e l’Agenzia fiscale ha perso in tutti i pregressi gradi di giudizio;

90% delle imposte, per i ricorsi pendenti iscritti in primo grado;

100% dell’imposta, se l’Agenzia ha vinto nell’ultima/unica pronuncia depositata al 01/01/2023 o è stato notificato il ricorso ma non ci si è ancora costituiti in giudizio al 01/01/2023;

In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste ultime.


Sospensione dei processi

È possibile ottenere la sospensione dei processi facendone richiesta dichiarando di volersi avvalere della definizione. In tal caso:

– il processo rimane sospeso sino al 10/07/2023;

– se, entro il 10/07/2023, viene depositata la copia della domanda di definizione e dell’attestato di pagamento della prima rata o di tutte le somme, viene dichiarata subito l’estinzione del giudizio.



A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.








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