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Riammissione alla Rottamazione quater – Domanda entro il 30 aprile 2025

Reggio Emilia, 14/04/2025

Circolare 26|2025


Coloro che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla “Rottamazione-quater” a causa di irregolarità nei pagamenti possono esservi riammessi, a condizione che, entro il 30 aprile 2025, presentino una particolare domanda tramite il sito di Agenzia delle entrate – Riscossione.


1.   La Rottamazione-quater.

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, nota come “Rottamazione-quater”, è stata introdotta da parte della Legge di Bilancio 2023 e permette di sanare i debiti in essere con Agenzia delle entrate – Riscossione versando unicamente gli importi dovuti per la somma capitale ed il rimborso di spese per eventuali procedure esecutive e per diritti di notifica.

In questo modo, vengono stralciate le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione di obblighi contributivi), vengono stralciate le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese eventuali maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.


2.   La riapertura.

Coloro che entro il 30 giugno 2023 hanno presentato la dichiarazione di adesione e che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla Rottamazione-quater a causa del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da pagare, possono ora esservi riammessi presentando una nuova richiesta.

Più in particolare, accedono alla riammissione solo i debiti già oggetto di un piano di “Rottamazione-quater” per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;

  • è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

 

Di contro, restano esclusi dalla riammissione i debiti che:

  • non sono stati inclusi nella domanda originaria;

  • non avrebbero potuto entrare nella domanda originaria perché consegnati dopo il 30 giugno 2022.

 

3.   Nuova scadenza e nuovi adempimenti.

Per essere riammessi alla definizione agevolata è necessario presentare una domanda esclusivamente online sul sito di Agenzia entrate – Riscossione, entro il 30 aprile 2025.

Nella domanda occorre indicare, oltre ai debiti per i quali è possibile chiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento.

 

Infatti, il pagamento può essere effettuato:

  • in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025 oppure

  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Occorre applicare gli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

4.   Domanda online.

La domanda di riammissione deve essere inviata utilizzando il nuovo servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it sia in area riservata sia in area pubblica.

In entrambi i casi, a coloro che presenteranno la richiesta per essere riammessi alla Rottamazione-quater, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto al momento della domanda di riammissione.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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